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Ricevitorie “sotto soglia”: illegittima la revoca

gioco_lottoL’ennesimo TAR si esprime contro l’efficacia delle norme sul gioco del lotto che comportano la revoca della concessione per le ricevitorie che, negli ultimi due esercizi consecutivi, abbiano effettuato una raccolta del gioco inferiore al limite annuo fissato dall’Amministrazione (cosiddetti “esercizi sotto soglia”).
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza n. 3922/2014, ha accolto il ricorso presentato dal titolare di una ricevitoria il cui titolo era stato revocato con disposizione del Direttore dell’AAMS per mancato raggiungimento per l’esercizio 2009 del limite reddituale sulla base della considerazione che “l’art. 5 del D.D. 16.5.2007 non lascia margini di discrezionalità nel caso di accertato mancato raggiungimento del predetto limite”. Detta norma, in effetti, modificando parzialmente l’art. 4 del D.D. 12.12.2003, lo ha confermato nella parte in cui stabilisce che, “entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal 2005, gli ispettorati compartimentali procedono alla revoca della concessione per le ricevitorie che, negli ultimi due esercizi consecutivi, abbiano effettuato una raccolta del gioco del lotto inferiore al limite annuo di euro 20.658,28”.
Ad avviso dei ricorrenti, la citata disposizione non può collidere con la norma di fonte primaria, ossia l’art. 33 della legge n. 724/1994, che prevede unicamente che la rete di raccolta del gioco del lotto sia estesa a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purché sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l’esigenza di garantire la presenza nelle zone periferiche del Paese.
Il TAR ha ritenuto sussistenti i motivi del ricorso, accogliendolo.
E non è la prima volta.
La giurisprudenza, espressa anche dalla medesima Sezione, aveva infatti già affermato il principio per il quale l’art. 33 della legge n. 724/1994 definisce il potere dell’Amministrazione dei Monopoli di concedere l’esercizio delle ricevitorie del lotto ai tabaccai, al fine di scongiurare il rischio che venga legittimata l’apertura di una nuova ricevitoria inidonea a consentire la realizzazione di un incasso annuo minimo; la norma – a giudizio del TAR – non può, invece, essere letta come istitutiva del potere di revoca di una concessione di ricevitoria del lotto in caso di accertato mancato raggiungimento del predetto limite reddituale minimo.
Così si era espresso anche il TAR Abruzzo, sent. n. 716/2010, secondo cui in tema di gioco del lotto lo scopo del legislatore non era quello di stabilire restrizioni e preclusioni, e le varie espressioni dell’art. 33 della legge n. 724/94 vanno interpretate in coerenza con quella finalità, sicché l’inciso “purché sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire” non può essere interpretato come rivolto a stabilire, a carico di ogni singolo concessionario, un onere da rispettare a pena di decadenza o di revoca della concessione. Più di recente, anche il TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. n. 998/2013, ha affermato l’identico principio.
Pertanto, il Collegio ha ritenuto ancora una volta di dover seguire il rassegnato indirizzo giurisprudenziale, a favore del quale milita anche la considerazione che l’art. 33 della legge n. 724, nella parte in cui sancisce la vincolatività, ai fini del rilascio di una nuova concessione, del limite di incassi annuo, si atteggia a norma eccezionale, limitativa della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), e come tale è norma di stretta interpretazione, non potendo essere estesa alla disciplina della diversa fattispecie della revoca delle concessioni già rilasciate.
Anche se il principio giurisprudenziale è consolidato, sta di fatto che il menzionato art. 4 è tuttora vigente, per cui l’Amministrazione, ritenendo che, come si è detto, la norma “non lasci margini di discrezionalità”, continua a revocare le concessioni “sotto soglia”.
Almeno fino a quando il giudice competente, su specifica richiesta di un soggetto leso, non annulli, oltre alle determinazioni dirigenziali di revoca, anche lo stesso art. 4, che, formalmente, si pone come giustificazione (seppur smentita dalla giurisprudenza negli effetti) ai provvedimenti esecutivi emessi dall’AAMS.

Di Giuseppe Dell’Aquila
Responsabile Area Legale – Confesercenti