Da domani acquistano efficacia alcuni dei provvedimenti contenuti nel D. Leg. n. 6/2016.
In particolare, il divieto di fumo previsto dall’Art. 51 della Legge n. 3/2003 è esteso alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.
Il divieto di fumo coinvolge d’ora in poi, anche il conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, ed i passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.
Chiunque venda prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione ha ora l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende o somministra ai minori di anni diciotto i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all’esercizio dell’attività. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 e la revoca della licenza all’esercizio dell’attività.
I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco ovvero sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, dotati di un sistema automatico di rilevamento dell’età anagrafica dell’acquirente e considerati idonei per la lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione, possono essere sottoposti all’atto dell’installazione e, comunque, devono essere sottoposti periodicamente a verifica effettuata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Inoltre, sempre a far data dal 2 febbraio, per effetto dell’Art. 40 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, c.d. “Collegato ambientale”, è vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, così come anche di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare. Chiunque viola il divieto abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta, mentre, se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Spetterà ai Comuni provvedere a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale, appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.