A norma dell’art. 13-quater della Legge 21 giugno 2017, n. 96, dal 1° gennaio 2018 è sospeso il conio delle monete da 1 e 2 centesimi di euro, prodotte dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le monete in circolazione aventi il predetto valore rimangono però in corso legale.
Ciò vuol dire che, per pagamenti effettuati in contanti, l’importo andrà arrotondato, per eccesso o difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino, ovverosia:
- 1 e 2 centesimi: a zero centesimi
- 3 e 4 centesimi: a cinque centesimi
- 6 e 7 centesimi: a cinque centesimi
- 8 e 9 centesimi: a dieci centesimi
Ad esempio: se l’importo da pagare fosse pari ad euro 5,52, lo stesso sarà arrotondato ad euro 5,50; se fosse pari a 5,54 andrà arrotondato a 5,55.
Anche a seguito degli arrotondamenti, si potranno comunque continuare ad utilizzare le monete da 1 e 2 centesimi, per raggiungere l’importo di 5 centesimi.
Con nota del 12 febbraio scorso la Banca d’Italia, prevedendo che la disponibilità delle monete da 1 e 2 centesimi comincerà a diminuire dai mesi di aprile-maggio, invita i rivenditori ed i commercianti “affinché pongano in essere ogni possibile iniziativa utile a mitigare le difficoltà che potranno derivare dalla prevedibile crescente scarsità delle monete da 1 e 2 centesimi, ad esempio favorendo il ricircolo di tali tagli”.